Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione del primo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.